TITOLO I
Denominazione|Sede|Durata
Art.1. Ai sensi dell’art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché ai sensi del D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore – e successive modificazioni ed integrazioni, è costituita l’associazione di promozione sociale senza fine di lucro denominata: “Osservatorio Italiano Studio Monitoraggio Autismo – Associazione di Promozione Sociale” in breve “O.I.S.M.A. A.P.S.”.
L’Associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia e si conforma alle norme civilistiche italiane.
L’Associazione ha durata illimitata nel tempo e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall’art. 16 del presente statuto.
L’ Associazione potrà dotarsi di marchi e loghi che potranno essere depositati nei termini di legge. Essa ha il diritto esclusivo dell’utilizzo del suo nome e di ogni altro segno identificativo.
Art. 2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Roma (RM). La sede legale dell’Associazione potrà essere trasferita all’interno dei confini comunali, a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione, senza dover ricorrere a modifica statutaria. La modifica della sede legale al di fuori del territorio comunale spetta all’Assemblea Straordinaria e comporta modifica statutaria. A mezzo di specifica delibera del Consiglio di Amministrazione può istituire sedi distaccate e/o operative, sia in Italia che all’Estero anche temporanee, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell’Ente, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto all’Associazione stessa.
Finalità|Scopo|Attività di interesse generale
Art. 3. L’Associazione è un’istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la sua intera vita.
L’Associazione si propone di promuovere, sostenere e gestire attività di ricerca, istruzione, formazione, riabilitazione e cura nell’ambito dei disturbi dello spettro autistico.
Essa opera per fini di promozione ed utilità sociale, solidaristici, di ricerca, formativi, assistenziali, ricreativi e culturali, per l’esclusivo soddisfacimento di interessi generali, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche ispirandosi e conformandosi ai principi dell’associazionismo di promozione sociale di cui al D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 4. Al fine di perseguire le proprie finalità, l’Associazione:
- promuove la ricerca sullo spettro autistico realizzando raccolta dati, pubblicazioni, e più in generale qualsiasi attività volta a sensibilizzare la collettività;
- diffonde nella maniera più ampia la cultura sulle tematiche dell’autismo;
- struttura corsi di formazione, universitari e post universitari, al fine di preparare futuri studiosi alle tematiche di studio odierno definendo al contempo nuovi percorsi risolutivi;
- struttura corsi di formazione professionale, anche attraverso la predisposizione di corsi ECM, per pediatri e medici di medicina generale al fine di formare specificamente i professionisti che maggiormente possono interfacciarsi sia con i soggetti autistici che con i loro tutori;
- fornisce prestazioni socio – sanitarie ai soggetti autistici estendendo l’intervento di supporto ai loro familiari;
- si propone come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente;
- si pone come punto di riferimento per quanti ricerchino supporto sia clinico che giuridico ed informazioni in merito alle problematiche dello spettro autistico ed allo stato dell’arte della ricerca scientifica in materia.
Nell’intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l’Associazione attiva una rete di collaborazioni tra privati, enti, associazioni, organizzazioni, cooperative ed imprese operanti con i medesimi obiettivi e favorisce la conoscenza, il coordinamento e le sinergie tra i gli associati.
Art. 5. Sono compiti dell’Associazione, in particolare, l’organizzazione di attività quali:
- Promuovere, sviluppare ed attuare progetti di ricerca pura e applicata anche attraverso partnership con strutture pubbliche e private;
- Sostenere, costituire e gestire poli, centri ed istituti di ricerca finalizzati allo sviluppo delle metodologie didattiche, alla cura ed alla riabilitazione ed all’individuazione della diagnosi precoce;
- Promuovere, organizzare ed erogare attività di formazione e consulenza anche verso i non soci quali corsi di aggiornamento teorici e pratici, laboratori anche a carattere didattico anche nelle Scuole di ogni ordine e grado ed Università;
- Istituire, organizzare e gestire in ambito pedagogico e formativo attività di sostegno e corsi di formazione personale e professionale, corsi ECM, autofinanziati o finanziati da soggetti pubblici o privati ai sensi della L. 845/78 e successive modifiche e delle Leggi in materia; nello specifico le attività formative potranno essere svolte per il recupero, l’approfondimento, il perfezionamento, la specializzazione, l’aggiornamento di percorsi formativi e lavorativi;
- Promuovere, organizzare e gestire centri e servizi di assistenza socio – sanitario rivolti a soggetti autistici estendendo i servizi anche ai familiari;
- Sostenere, costituire e gestire poli clinici – giuridici al fine di fornire informazioni e sostegno alle famiglie dei soggetti autistici;
- Ideare, Produrre e diffondere materiali e programmi multimediali in genere attinenti allo scopo sociale;
- Produrre, partecipare e promuovere tutte le attività editoriali riferibili allo scopo sociale quali pubblicazioni di giornali, newsletter, atti di convegni e seminari, materiale didattico; gestendo e curando la creazione di siti internet, la produzione di materiale fonografico, informatico ed audiovisivo.
Attività Diverse|Secondarie|Strumentali
Art. 6. Al fine di conseguire i propri scopi e finalità l’Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale. Tali attività saranno secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l’Associazione potrà:
- Accedere a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
- Realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico;
- Cedere od erogare beni e servizi di modico valore impiegando risorse proprie e di terzi;
- Stipulare contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati, Enti di formazione e ricerca, per lo svolgimento delle attività previste dallo Statuto a favore dei propri associati e verso terzi;
- Ingaggiare, collaborare e/o scritturare esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
- Amministrare e gestire sia i beni di cui può avere titolarità, sia beni di cui può essere locatrice, comodataria, usufruttuaria, sia i beni, comunque gestiti, anche per concessione amministrativa, assumere direttamente o indirettamente la gestione di centri di accoglienza e riabilitazione;
- Favorire anche mediante sovvenzioni lo sviluppo di enti del terzo settore che operino per il raggiungimento di fini similari o tali da facilitare all’Associazione stessa il raggiungimento dei suoi fini;
- Organizzare e gestire strutture che accolgano e promuovano le attività di erogazione e formazione culturale, animativi e ricreativa;
- L’Associazione si riserva inoltre di porre in essere alcuni servizi di sostegno e servizio ai soci anche rispetto ad attività di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande al fine di costruire uno spazio organizzato ed accogliente dedicato al libero incontro e che promuova occasioni di confronti interpersonali;
- Aderire, progettare e realizzare qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
- Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti. A titolo esemplificativo:
- Organizzare corsi e laboratori a carattere culturale;
- Organizzare convegni, seminari e incontri di studio;
- Organizzare rassegne e mostre;
- Realizzare attività editoriali mediante la pubblicazione e la distribuzione di riviste, bollettini, CD, DVD ed ogni altro strumento idoneo alla promozione e alla diffusione delle informazioni;
- Collaborare con altre Associazioni ed organismi non profit per la promozione e diffusione delle metodologie di ricerca, dei risultati scientifici e dei dati raccolti;
- Collaborare con altri Enti, pubblici e privati, Aziende e Privati, sia nazionali che esteri, interessati a vario titolo alle finalità oggetto del presente statuto.
L’Associazione, ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni:
- per il raggiungimento dei propri scopi sociali si avvale prevalentemente dell’attività dei propri associati prestata in forma volontaria, libera e gratuita ad eccezione di quella dei membri del Collegio dei Revisori, se nominato, per il quale il compenso è stabilito dall’Assemblea dei soci all’atto della loro nomina. Ai membri del Collegio dei Revisori è vietata, comunque, la corresponsione di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal DPR 645/94 e dal D.L. 239/95, convertito nella Legge 336/95, e successive modificazioni ed integrazioni, per il Presidente del Collegio Sindacale delle S.p.A. Essa può riconoscere, se così disposto dalla normativa civilistica e fiscale nel rispetto dell’assenza di lucro e del divieto di distribuzione di utili, anche in forma indiretta, la corresponsione a chiunque rivesta cariche sociali, compensi individuali proporzionali all’attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze ed in ogni caso coerentemente con quanto dispone la normativa;
- può inoltre avvalersi, in caso di specifiche esigenze e/o se sono necessarie particolari competenze, di prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale o dipendente, da parte di soggetti terzi od anche ricorrendo ai propri associati. I rapporti fra l’Associazione ed i dipendenti saranno disciplinati dalle leggi e dal contratto collettivo di lavoro che sarà individuato al momento dell’assunzione. I rapporti fra l’Associazione ed i collaboratori con rapporto di lavoro autonomo sono regolati dall’art. 2222 e seguenti del Codice Civile.
L’Associazione potrà assumere tutte le iniziative necessarie ed idonee, conformi con lo statuto associativo e la normativa vigente.
TITOLO II
Sostenitori
Art. 7. Sono sostenitori dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti nazionali ed internazionali che, condividendo le finalità dell’Associazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi, tramite contributi in denaro ovvero tramite apporto di beni e servizi.
Il titolo di sostenitore è attribuito in forza di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione ed è seguita dall’iscrizione a libro dei sostenitori.
Il titolo è puramente onorifico e non attribuisce alcun diritto amministrativo né patrimoniale nei confronti dell’Associazione.
Esso potrà essere revocato, a seguito di apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, in presenza di condotte incompatibili con l’oggetto e gli scopi dell’Associazione ovvero per qualsiasi condotta contraria al decoro, o in caso di persone giuridiche, per loro estinzione o sottoposizione a procedura concorsuale.
Ciascun sostenitore può rinunciare in ogni momento al relativo titolo.
La rinuncia e/o la revoca comportano la cancellazione dal libro dei sostenitori.
Associati (Soci)
Art. 8. Possono essere soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto e che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Sono associati, anche, Entità collettive o di diritto privato senza scopo di lucro od economico, che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 35, co. 3, del D.Lgs. 117/2017. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Fra gli aderenti all’Associazione esistono parità di diritti e di doveri.
Tutti i soci godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell’elettorato attivo e passivo. Al socio è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione nel rispetto tassativo del presente statuto.
I soci si dividono in:
- i Soci fondatori, coloro i quali, hanno fondato l’Associazione;
- ii Soci volontari, coloro i quali, condividendo le finalità dell’Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo la propria disponibilità e le proprie capacità personali;
- iii Soci onorari, coloro i quali, l’Associazione riconosce particolari meriti affini alle finalità e alle attività contemplate nel presente Statuto. Essi vengono nominati dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri soci.
Art. 9. Tutti coloro i quali intendono far parte dell’associazione, ad esclusione dei soci onorari, devono presentare domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione con la osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, e residenza o nel caso di persone giuridiche, denominazione, sede legale, e generalità del legale rappresentante;
- dichiarare di attenersi al presente Statuto e di osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione.
L’ammissione all’Associazione è valutata e deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
E’ data facoltà al Consiglio di Amministrazione di delegare il Presidente od altro componente del Consiglio a valutare ed accettare, provvisoriamente, in merito alla domanda di ammissione a socio qualora questa sia presentata nel periodo intercorrente due riunioni del Consiglio di Amministrazione.
L’accettazione, comunicata all’interessato e seguita dall’iscrizione a libro soci ed il versamento della quota sociale, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di “socio”.
La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l’anno associativo.
L’adesione all’associazione è a tempo indeterminato, non è possibile presentare domanda di ammissione per un periodo preventivamente determinato; resta salvo in ogni caso il diritto di recesso da parte del socio.
Nel caso in cui la domanda non venga accettata, l’interessato può presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio di Amministrazione, alla prima convocazione.
In ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, se lo stesso ha delegato il Presidente od altro membro del Consiglio alla provvisoria valutazione ed accettazione della domanda di ammissione a socio, è fatto obbligo al legale rappresentante dell’associazione di sottoporre all’attenzione dell’Organo tutte le domande di ammissione presentate nel periodo intercorrente dall’ultima riunione dello stesso affinché vengano vagliate e ratificate definitivamente.
Il Consiglio di Amministrazione può, con parere motivato, non ratificare l’ammissione del socio, questo comporterà per l’interessato la perdita dello status di socio con conseguente cancellazione dal libro soci e revoca della Tessera Sociale; entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento sarà possibile, per, presentare ricorso all’Associazione sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea Ordinaria alla prima convocazione.
Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.
Art. 10. Tutti i soci hanno diritto di:
- partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Sociali;
- Esaminare i libri sociali e di ottenere estratti a loro spese secondo le modalità definite da apposito Regolamento Interno.
Art. 11. I soci sono tenuti:
- al pagamento della quota ed eventuali contributi sociali annuali, come ad es. la quota annuale di iscrizione, o periodici in funzione alla partecipazione ad attività istituzionali periodiche, necessari per la realizzazione delle attività organizzate, potendo così contribuire al finanziamento vitale delle attività stesse;
- all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote e contributi associativi straordinari;
- I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale e di qualsiasi contributo. Essi sono tenuti, però, all’osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti di cui sopra.
Art. 12. La qualifica di socio non è temporanea e si perde per recesso, espulsione o decesso. I soci possono essere sospesi.
Il recesso da socio deve essere comunicato per iscritto. Il Consiglio di Amministrazione ne prende atto nella sua prima riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro dei soci.
L’espulsione di un socio può essere adottata dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri, per i seguenti motivi:
- comportamento gravemente contrastante con gli scopi dell’Associazione di Promozione Sociale o con le norme del presente statuto;
- infrazioni gravi ai regolamenti o non ottemperanza alle deliberazioni degli organi dell’Associazione di Promozione Sociale;
- che si renda moroso del versamento del contributo annuale (ad esclusione dei soci onorari) per un periodo superiore a tre mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale;
- aver arrecato volontariamente danni morali o materiali all’Associazione di Promozione Sociale;
- che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività “sociale” prolungata.
Le deliberazioni prese in materia di espulsione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione del caso previsto alla lettera c) e devono essere motivate.
Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.
L’Associato radiato non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea ordinaria dei Soci.
La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.
Il Consiglio di Amministrazione, in presenza di comportamenti dell’associato ritenuti passibili di espulsione, ove debba procedersi ad opportuna istruttoria, ha facoltà di sospendere temporaneamente il socio da ogni attività dell’Associazione.
Per tutte le controversie insorgenti fra l’associazione ed i soci e tra i soci medesimi, gli iscritti si impegnano all’esclusiva competenza degli organi interni all’associazione.
TITOLO III
Organi sociali e cariche elettive
Art. 13. Sono organi dell’Associazione:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- il Tesoriere;
Qualora nominato
- il Consiglio Scientifico;
- il Collegio dei Revisori;
- il Comitato dei Garanti.
Di ciascun riunione degli organi collegiali dell’Associazione viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal segretario della riunione e da chi la presiede.
Assemblea degli Associati (Soci)
Art. 14. L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria. Hanno diritto di intervento nell’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci purché in regola con il pagamento delle quote associative ed i soci onorari; a ciascun socio spetta un solo voto. Altresì hanno diritto di partecipazione all’Assemblea, con solo diritto di parola, i membri del Comitato Scientifico, qualora nominato, che non siano membri dell’Associazione ed i membri del Collegio dei Revisori, qualora nominati, che non siano membri dell’Associazione. Non è ammessa delega. Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.
Art. 15. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale e, comunque, ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta, per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci, per l’ordinaria e un terzo dei soci per la straordinaria, purché in regola con i versamenti delle quote associative. In quest’ultimo caso l’Assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui la richiesta viene depositata presso la sede sociale.
Le convocazioni dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria sono effettuate mediante modalità quali la pubblicazione sul sito internet dell’Associazione e/o sulla bacheca dei social network nei quali l’associazione è presente. In aggiunta alle modalità precedentemente descritte potrà essere effettuata anche attraverso l’invio di lettera semplice, fax, e-mail o messaggistica. In ogni caso le convocazioni saranno effettuate almeno 10 giorni prima dell’adunanza. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, che non possono essere fissate nella stessa data, nonché l’ordine del giorno.
E’ data facoltà all’Associazione dell’intervento dei soci all’Assemblea tramite mezzi di telecomunicazione, che verranno definiti da apposito Regolamento, tali comunque da permettere la verifica dell’identità dell’associato che partecipa e sia garantito il principio di parità di trattamento, sia formale che sostanziale, assicurando la medesima facoltà di intervento e votazione, siano salvaguardati i diritti e gli interessi degli intervenuti come se fossero presenti nello stesso luogo fisico; altresì sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguamene gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione. Verificandosi questi requisiti l’Assemblea si intende svolta nel luogo fisico in cui si trova il Presidente. Qualora sia stabilito che l’Assemblea sia svolta attraverso mezzi telematici se ne deve dare espressa indicazione all’atto della convocazione.
Art. 16. All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
IN SEDE ORDINARIA:
- discutere e approvare il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale dell’anno trascorso;
- eleggere e revocare il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio di Amministrazione eventualmente dimissionari;
- nominare e revocare i membri del Collegio dei Revisori e del Comitato dei Garanti qualora se ne ravvisi la necessità o ve ne sia l’obbligo;
- eleggere i sostituti dei membri del Collegio dei Revisori e del Comitato dei Garanti qualora il numero dei supplenti fosse insufficiente ad assicurare la composizione del Collegio e/o del Comitato;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulle questioni attinenti alla gestione sociale che eccedono l’ordinaria amministrazione;
- discutere e approvare gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento dell’Associazione e le loro variazioni;
- decidere su eventuali controversie relative ai regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello statuto;
- esaminare i ricorsi presentati dai soci avverso le decisioni di espulsione adottate dal Consiglio di Amministrazione;
- approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
IN SEDE STRAORDINARIA:
- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell’Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- autorizzare la stipula di atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari;
- nominare il terzo arbitro al verificarsi della circostanza di cui all’art.35;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno.
Lo scioglimento dell’Associazione avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio di Amministrazione previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l’Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l’organo amministrativo preposto al coordinamento ed alla direzione delle attività istituzionali. L’Assemblea, all’atto dello scioglimento dell’Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’Associazione stessa. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegue finalità analoghe in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017 ed eventuali successive modificazioni, o nuove disposizioni legislative in materia.
Art. 17. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno il 50 % dei soci e delibera con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti è delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno.
Consiglio di Amministrazione
Art. 18. Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di amministrazione dell’Associazione. Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di sette membri (possibilmente dispari). La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.
I componenti del Consiglio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio elegge nel suo seno il Segretario Generale ed il Tesoriere.
Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del presidente è determinante.
Il Consiglio di Amministrazione è convocato, senza formalità e con qualsiasi mezzo ritenuto adatto al raggiungimento dello scopo, dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’associazione, tra i quali, a titolo esemplificativo:
- fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria;
- curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere l’eventuale bilancio preventivo, il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale;
- predisporre i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l’attività sociale;
- deliberare circa l’ammissione e l’esclusione degli associati;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri;
- ratificare o respingere i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
- presentare un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- fissare le quote sociali;
- accettare le erogazioni liberali in denaro e le donazioni e deliberare sulla loro utilizzazione;
- accettare le entrate relative alle attività dipendenti da convenzioni o contratti e deliberare sulla modalità della loro utilizzazione;
- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- favorire la partecipazione dei soci alle attività dell’associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’associazione;
- modificare la sede legale dell’Associazione all’interno dei confini del Comune;
- istituire sedi distaccate e/o operative sia in Italia che all’Estero;
- nominare i membri del Consiglio Scientifico.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di responsabili di commissioni di lavoro da esso nominati. Detti responsabili possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto consultivo. Le funzioni dei membri del Consiglio sono in generale gratuite riconoscendo il rimborso delle spese inerenti l’espletamento dell’incarico. E’ possibile la corresponsione di compensi individuali proporzionali all’attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze o eventuali compensi per prestazioni lavorative, nel rispetto dell’assenza di lucro e del divieto di distribuzione di utili, anche in forma indiretta, secondo ed in conformità con quanto previsto dalla normativa civilistica e fiscale.
Art. 19. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio di Amministrazione atte a garantirne la massima diffusione. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal Segretario Generale fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. Il Consiglio di Amministrazione dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria dell’associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio di Amministrazione decaduto.
La carica di Consigliere è incompatibile, se nominato, con quella di membro del Consiglio Scientifico e/o di membro del Collegio dei Revisori e/o di membro del Comitato dei Garanti.
Presidente
Art. 20. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione. Dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza e può aprire e gestire, anche a firma singola, conti correnti. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. È eletto dall’Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio di Amministrazione.
Egli presiede l’Assemblea ed il Consiglio di Amministrazione e ne provvede alla convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio di Amministrazione salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile. Qualora il Consiglio di Amministrazione, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni sono svolte dal Segretario Generale.
La carica di Presidente è incompatibile, se nominati, con quella di membro del Consiglio Scientifico e/odi membro del Collegio dei Revisori e/o di membro del Comitato dei Garanti.
Segretario Generale
Art. 21. Il Segretario Generale redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l’acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio di Amministrazione e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.
Svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
Tesoriere
Art. 22. Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendo, in concerto con gli altri membri del Consiglio di Amministrazione, il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio di Amministrazione. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.
Art. 23. Le funzioni di Segretario Generale e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Interno può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario Generale o dal Presidente. Il Segretario Generale, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Presidente.
Consiglio Scientifico
Art. 24. Il Consiglio Scientifico è un organo di indirizzo scientifico di carattere consultivo. Esso è formato da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri effettivi e due supplenti nominati da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, non necessariamente aderenti l’Associazione, che hanno comprovata competenza e professionalità.
Il Comitato è suddiviso in tre dipartimenti tematici:
- Dipartimento Economico|Giuridico|Statistico;
- Dipartimento Ricerca|Formazione;
- Dipartimento Relazioni Nazionali ed Internazionali.
Il Consiglio di Amministrazione individua i responsabili dei singoli Dipartimenti. È data facoltà, inoltre al Consiglio, di istituire ulteriori Dipartimenti compatibilmente con il numero dei membri del Consiglio Scientifico.
I membri del Consiglio Scientifico eleggeranno al loro interno il Presidente del Consiglio con poteri di rappresentanza. La carica di Presidente non è incompatibile con quella di rappresentate di un Dipartimento. Essi rimangono in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.
In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un componente del Consiglio subentra il supplente avente diritto per voto e/o età. Qualora il numero dei supplenti fosse insufficiente per assicurare la composizione del Consiglio, lo stesso viene integrato nella prima riunione del Consiglio di Amministrazione.
L’incarico di membro del Consiglio Scientifico è incompatibile con quello di membro del Consiglio di Amministrazione e/o di Presidente e/o di membro del Collegio dei Revisori e/o di membro del Comitato dei Garanti.
Il Consiglio Scientifico delinea gli indirizzi scientifici, culturali e formativi dell’Associazione e prepara annualmente il programma dell’attività scientifica, culturale e formativa della stessa.
I membri del Consiglio Scientifico possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea con diritto di parola e di voto nel caso di associati, con diritto di sola parola nel caso di membri esterni dell’Associazione.
Collegio dei Revisori
Art. 25. Il Collegio dei Revisori è l’organo di controllo amministrativo, contabile e finanziario. Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea dei soci, qualora lo ritenga necessario e/o ai sensi dell’art.30 del Codice del Terzo Settore, non necessariamente aderenti all’Associazione, che hanno comprovata competenza e professionalità. Ai componenti del Collegio dei Revisori si applica l’art. 2399 del Codice Civile. I membri del Collegio eleggeranno al loro interno il Presidente del Collegio con potere di rappresentanza. Il Presidente dovrà essere iscritto nel registro dei Revisori legali dei Conti. I membri dei Collegio dei Revisori rimangono in carica per tre esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati.
In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un componente del Collegio subentra il supplente avente diritto per voto e/o età. Qualora il numero dei supplenti fosse insufficiente per assicurare la composizione del Collegio, lo stesso viene integrato nella prima riunione dell’Assemblea dei soci.
L’incarico di Revisore è incompatibile con quello di membro del Consiglio di Amministrazione e/o di Presidente e/o di membro del Consiglio Scientifico e/o di membro del Comitato dei Garanti.
Il Collegio dei Revisori effettua il controllo contabile; almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica i bilanci, consuntivo e preventivo, ed il bilancio sociale e presenta all’Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi. Vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001 qualora applicabili, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I membri del Collegio dei Revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, possono chiedere notizie ai membri del Consiglio di Amministrazione sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Consegue, inoltre, il monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 ed 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità delle linee guida di cui all’art. 14 del Codice del Terzo Settore. Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro. Il Collegio delibera validamente con la presenza di tre componenti, fra cui il Presidente. I membri del Collegio dei Revisori possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea con diritto di parola e di voto nel caso di associati, con diritto di sola parola nel caso di membri esterni dell’Associazione.
Comitato dei Garanti
Art. 26. Il Comitato dei Garanti costituisce l’organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché́ quello di amichevole compositore nel caso di liti all’interno dell’Associazione. I Garanti sono nominati dall’Assemblea, qualora lo ritenga necessario, in un numero di tre tra gli associati e due supplenti, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per non più̀ di due mandati consecutivi.
In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un componente del Comitato subentra il supplente avente diritto per voto e/o età senza che ciò comporti interruzione di eventuali procedimenti in corso. Qualora il numero dei supplenti fosse insufficiente per assicurare la composizione del Comitato, lo stesso viene integrato nella prima riunione dell’Assemblea dei soci.
La carica di Garante è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione e/o di Presidente e/o di membro del Consiglio Scientifico e/o di membro del Collegio dei Revisori.
Il Comitato dei Garanti, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell’Associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli soci o dagli Organi dell’Assemblea, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio di Amministrazione o all’Assemblea.
Qualora l’infrazione interessi un membro del Comitato dei Garanti lo stesso è temporaneamente sostituito dal supplente avente diritto per voto e/o età.
Il Comitato, inoltre, svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di controversie fra gli Organi dell’Associazione, se concordemente richiesto dalle parti. Il Comitato, inoltre, esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sull’esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato dei Garanti opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’Assemblea dei Soci.
Quota Associativa
Art. 27. La quota associativa annuale a carico degli aderenti è fissata dal Consiglio di Amministrazione; essa non è frazionabile né rimborsabile in caso di recesso o di perdita delle qualità di associato e deve essere versata entro i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
Gli associati non in regola con il pagamento della quota sociale annuale non possono partecipare alle riunioni dell’assemblea, non possono prendere parte alle attività dell’Associazione, sono temporaneamente sospesi dall’esercizio del diritto di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Il mancato pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti dall’art. 12 lettera c) comporta la decadenza dall’ Associazione.
Le quote sociali sono intrasferibili e non rivalutabili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la quota sociale rimane di proprietà dell’Associazione. In nessun caso le somme versate per la tessera sociale e per le quote sociali sono rimborsabili.
Esercizio sociale | Bilancio di Esercizio|Bilancio Sociale | Patrimonio
Art. 28. L’anno sociale e l’esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario. Il bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell’Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati. Il bilancio sociale deve essere redatto con chiarezza e deve presentare in modo veritiero e corretto i valori che ispirano la gestione delle relazioni che l’associazione ha instaurato con la collettività, delle azioni sociali realizzate e degli effetti che queste hanno prodotto ovvero gli esisti del monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Qualora l’Assemblea nomini il Collegio dei Revisori, lo stesso, effettuerà i controlli che gli competono sulla regolarità del bilancio di esercizio e del bilancio sociale.
L’eventuale residuo attivo del bilancio di esercizio dovrà essere reinvestito nell’associazione stessa, sarà attribuito per l’intero ammontare al fondo di riserva e destinato ad essere utilizzato per il raggiungimento degli scopi istituzionali e/o per l’acquisto/rinnovo degli impianti, macchinari e attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all’Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia.
Art. 29. L’associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
- quote e contributi degli associati determinati annualmente dal Consiglio di Amministrazione;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico;
- altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell’associazione.
Art. 30. Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito (a titolo esemplificativo e non esaustivo) da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni, materiali e immateriali, mobili ed immobili acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento. È fatto divieto di distribuire, sotto qualsiasi forma, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.
Erogazioni|Donazioni|Lasciti
Art. 31. Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio di Amministrazione che delibera sull’utilizzazione delle stesse in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione. I lasciti testamentari saranno accettati con beneficio di inventario dal Consiglio di Amministrazione, che ne delibera anche le modalità di utilizzo in armonia con le finalità statutarie dell’Associazione.
Contributi per convenzioni e contratti
Art. 32. Le entrate relative alle attività dipendenti da convenzioni o contratti vengono accettate dal Consiglio di Amministrazione, che delibera anche sulle modalità di utilizzo degli stessi.
Assicurazione
Art. 33. Se non disposto diversamente dalla normativa, gli aderenti che prestano attività a favore dell’Associazione si assumono ogni rischio per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi facendosi carico di eventuali assicurazioni a copertura dei predetti rischi: si assumono, inoltre, ogni responsabilità per i possibili inconvenienti (complicanze) derivanti dall’esercizio delle attività svolte, anche derivanti da prevedibili deficit organizzativi dell’Associazione.
Ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/2017 l’Associazione, se svolgerà attività mediante convenzione, assicurerà i propri aderenti che prestano tali attività contro gli infortuni e le malattie connessi con lo svolgimento dell’attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.
Scioglimento
Art. 34. La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati che, all’atto di scioglimento dell’associazione, delibererà in merito alla destinazione dell’eventuale residuo attivo del patrimonio dell’associazione risultante dopo aver estinto tutte le obbligazioni in essere. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parevole favorevole, ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 117/2017, dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, a favore di Enti del Settore che perseguano i medesimi scopi dell’Associazione o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Disposizioni Finali
Art. 35. Tutte le eventuali controversie sociali, anche relative all’interpretazione dello Statuto, tra gli associati, tra questi e l’associazione o i suoi organi, tra gli organi e l’associazione, tra i componenti degli organi dell’associazione sono devolute, se non è nominato il Comitato dei Garanti, con esclusione di qualsiasi altra giurisdizione, alla competenza di tre arbitri, scelti tra gli associati, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti, ed il terzo di comune accordo dei due arbitri entro 15 giorni dalla loro nomina. In caso di mancato accordo, il terzo sarà eletto dall’assemblea straordinaria, all’uopo convocata, su richiesta dei due arbitri entro 30 giorni dalla nomina.
Gli arbitri decideranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.
Art. 36. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti in materia di associazionismo, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.